In questi ultimi anni stiamo vivendo una sempre più diffusione delle tecnologie informatiche, che da un lato è un bene con tutti i vantaggi che ne conseguono dall’altro bisogna stare attenti a come si usano.

Anche nel campo delle relazioni di affari, si tende ad usare sempre più frequentemente il documento informatico per gli accordi commerciali.

Anche il progressivo aumento degli utenti informatizzati, che utilizzano sempre di più i social network, fa suonare un campanello di allarme sotto il punto di vista giuridico, in quanto questa nuova realtà digitale pone agli imprenditori diverse questioni da considerare affinché vengano tutelati i propri diritti in sede giudiziale.

Il decreto legislativo numero 82 del 7 marzo 2005, meglio noto con il nome di codice dell’amministrazione digitale, definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di un contenuto (atti, dati o fatti) rilevanti giuridicamente.

Tenendo presente che la prova è l’unico strumento, o comunque il principale strumento, attraverso il quale un giudice forma il suo convincimento riguardo a determinati fatti, nel corso di un processo, fate attenzione perché non è sufficiente stampare ciò che compare a schermo.

Ad esempio se durante un processo volete portare come prova una e-mail, una pagina web, una chat di WhatsApp portando semplicemente la stampa cartacea di quello che avete visto a schermo; alla controparte basterebbe disconoscere tale stampa affermando che si tratta di una coppia di dubbia provenienza.

A dimostrazione di quanto sopra detto, la cassazione civile sezione lavoro numero 2912 del 16 febbraio 2004 a stabilito che le informazioni sul web:

“sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della loro produzione, va esclusa la qualità di un documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità a un bene individuato documento”.

Anche in campo penale si cita spesso la cassazione, anche se viene spesso criticata, nel dettaglio cassazione penale sezione V numero tre mi 35.511 delAnche in campo penale si cita spesso la cassazione, anche se viene spesso criticata, nel dettaglio cassazione penale sezione V n. 35511 del 16/07/2010

“La pagina stampata, asseritamente estratta dal web, non può ritenersi ammissibile quale mezzo di prova, perché documento di incerta paternità.”

Di conseguenza nel caso in cui ci si trovi nel dover provare dei fatti riconducibili a un comportamento sul web o alla stipula di un contratto le strade sono due diverse:

Nel caso di un contratto il suggerimento che possiamo darvi è quello di stipularlo sempre attraverso una firma digitale (nel caso non abbiate una firma digitale e volete richiederla potete contattarci e vi aiuteremo a farlo).

Presentando il documento in digitale, dunque non stampato ma in formato file, se è presente una firma digitale il documento ha una valenza legale. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere questo altro nostro articolo cliccando qui

contratto digitale

Nel caso in cui invece dovete provare fatti afferenti a contestazioni disciplinari, violazione dei diritti industriale, usi lecita di marchi, concorrenza sleale o la diffamazione (sui social sempre più abusata) la semplice stampa di quello vista video potrebbe non bastare pertanto diventa necessario appoggiarsi allo studio informatica forense affinché possiate ottenere una copia certificata del documento di cui si intende provare gli autenticità. Per approfondire quest’ultima tematica potete leggere il decreto legislativo 82/05 in modo particolare l’articolo 23 dove si parla di copie di atti e documenti informatici.

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